Condizioni generali di contratto
1. PREAMBOLO
1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano salvo diverso accordo espresso e scritto tra le parti contraenti.
1.2 Le disposizioni seguenti relative alla fornitura di merci si applicano, per quanto compatibili, anche alle prestazioni di servizi.
1.3 Per i lavori di montaggio si applicano inoltre le condizioni di montaggio dell’Associazione professionale dell’industria meccanica e delle costruzioni in acciaio austriaca, nella versione di volta in volta vigente.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto si considera concluso qualora il venditore abbia inviato una conferma d’ordine entro 10 giorni e l’acquirente non vi si opponga in modo documentabile entro i successivi 10 giorni, oppure qualora la merce venga consegnata all’acquirente immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine. In quest’ultimo caso, la fattura vale anche come conferma d’ordine.
2.2 Le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono, per essere valide, la conferma scritta del venditore. Le condizioni di acquisto dell’acquirente sono vincolanti per il venditore soltanto se quest’ultimo le riconosce espressamente e separatamente.
2.3 Qualora per l’esecuzione del contratto siano necessarie licenze di importazione e/o esportazione, autorizzazioni valutarie o autorizzazioni analoghe, la parte responsabile del loro ottenimento deve compiere ogni ragionevole sforzo per procurarsele tempestivamente.
2.4 Il recesso dal contratto di compravendita dà diritto al venditore di addebitare integralmente i costi sostenuti per la gestione dell’ordine, applicando comunque una commissione di annullamento pari almeno al 10% dell’importo dell’ordine.
3. DISEGNI E DOCUMENTAZIONE
3.1 Le indicazioni relative a peso, dimensioni, capacità, prezzo, prestazioni e simili contenute in cataloghi, opuscoli, circolari, annunci, illustrazioni, listini prezzi ecc. sono vincolanti soltanto se espressamente richiamate nell’offerta e/o nella conferma d’ordine.
3.2 Disegni, schizzi, preventivi e altra documentazione tecnica, che possono anche costituire parte dell’offerta, nonché campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni e simili, rimangono sempre proprietà intellettuale del venditore. Qualsiasi utilizzo, duplicazione, riproduzione, diffusione, consegna a terzi, pubblicazione o presentazione è consentito esclusivamente con il consenso espresso del titolare.
4. IMBALLAGGIO
4.1 Salvo diverso accordo, i prezzi indicati comprendono l’imballaggio commerciale ordinario. Per i ricambi, i costi di imballaggio vengono fatturati separatamente.
4.2 Come parte integrante del contratto, in considerazione degli sconti concessi, si stabilisce che lo smaltimento del materiale di imballaggio debba essere effettuato correttamente dal rivenditore, ossia dal commerciante o dall’installatore di impianti di riscaldamento Guntamatic. Ciò significa che, dopo la consegna, l’imballaggio deve essere ritirato e smaltito correttamente oppure conferito a un sistema autorizzato di raccolta e recupero degli imballaggi.
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
5.1 Salvo diverso accordo, la merce si intende venduta «franco fabbrica» (EXW), pronta per il ritiro.
5.2 Per quanto non diversamente previsto, si applicano gli INCOTERMS nella versione vigente alla data di conclusione del contratto.
5.3 Per la merce consegnata franco cantiere, scaricata e a spese del venditore mediante veicoli di consegna esterni all’azienda, il rischio passa dal venditore all’acquirente presso lo stabilimento del venditore.
Per la merce consegnata franco cantiere, scaricata e a spese del venditore mediante veicoli di consegna dell’azienda, il rischio passa dal venditore all’acquirente al momento della consegna e dello scarico.
6. TERMINE DI CONSEGNA
6.1 Salvo diverso accordo, il termine di consegna decorre dall’ultima delle seguenti date:
a) data della conferma d’ordine;
b) data di adempimento di tutti i presupposti tecnici, commerciali e finanziari che, secondo gli accordi, competono all’acquirente;
c) data in cui il venditore riceve un acconto da versare prima della consegna della merce e/o viene costituita la garanzia di pagamento prevista o altra garanzia di pagamento.
6.2 Il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali e anticipate.
6.3 Qualora la consegna subisca un ritardo a causa di una circostanza verificatasi in capo al venditore che costituisca una causa di esonero ai sensi dell’articolo 14, viene concessa una proroga adeguata del termine di consegna.
6.4 Qualora il ritardo nella consegna sia imputabile al venditore, l’acquirente può richiedere l’adempimento oppure dichiarare il recesso dal contratto previa concessione di un congruo termine supplementare.
6.5 Qualora il termine supplementare concesso sia decorso inutilmente per colpa del venditore, l’acquirente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta.
6.6 Qualora l’acquirente non prenda in consegna la merce messa a disposizione conformemente al contratto nel luogo o nel momento concordato, e il ritardo non sia imputabile a un’azione o omissione del venditore, quest’ultimo può richiedere l’adempimento oppure il pagamento di un’adeguata commissione di restituzione o annullamento. Si conviene espressamente che tale commissione possa raggiungere il 50% del valore della merce.
7. MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO DA PARTE DEL VENDITORE
7.1 La messa in servizio di un apparecchio fornito dal venditore, effettuata dal venditore stesso o da un’impresa da lui autorizzata, non modifica in alcun modo l’estensione degli obblighi di garanzia del venditore nei confronti dell’acquirente rispetto a quelli previsti per la sola fornitura della merce.
7.2 Qualora l’acquirente desideri un collaudo, questo deve essere espressamente concordato per iscritto con il venditore al momento della conclusione del contratto. Salvo disposizioni diverse, il collaudo deve essere effettuato presso il luogo di produzione o in un luogo stabilito dal venditore, durante il normale orario di lavoro di quest’ultimo. Si applicano le prassi generali di collaudo del settore industriale interessato.
Il venditore deve informare tempestivamente l’acquirente del collaudo, affinché questi possa presenziarvi o farsi rappresentare da un rappresentante autorizzato. Qualora durante il collaudo l’oggetto della fornitura risulti non conforme al contratto, il venditore deve eliminare immediatamente ogni difetto e ripristinarne la conformità contrattuale. L’acquirente può richiedere la ripetizione del collaudo soltanto in presenza di difetti sostanziali.
Al termine del collaudo deve essere redatto un verbale. Qualora il collaudo abbia accertato la conformità contrattuale e il corretto funzionamento dell’oggetto della fornitura, entrambe le parti devono confermarlo. Qualora l’acquirente o il suo rappresentante autorizzato non siano presenti al collaudo nonostante la tempestiva comunicazione del venditore, il verbale viene firmato soltanto dal venditore.
Il venditore deve comunque trasmettere all’acquirente una copia del verbale di collaudo. L’acquirente non può più contestarne l’esattezza, neppure qualora lui o il suo rappresentante autorizzato non abbiano potuto firmarlo a causa della loro assenza.
Salvo diverso accordo, il venditore sostiene i costi del collaudo effettuato. L’acquirente sostiene in ogni caso i costi che lui o il suo rappresentante autorizzato devono affrontare in relazione al collaudo, quali spese di viaggio, soggiorno e indennità per le spese sostenute.
8. PREZZO
8.1 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono franco fabbrica del venditore, escluso il carico.
8.2 Salvo diverso accordo, i prezzi si basano sui costi esistenti al momento della formulazione dei prezzi. Qualora i costi cambino prima della consegna, tali variazioni si applicano a favore o a carico dell’acquirente.
8.3 Lo sconto concesso si applica esclusivamente a condizione che vengano rispettati i termini di pagamento concordati.
9. PAGAMENTO
9.1 I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni di pagamento concordate.
9.2 L’acquirente non è autorizzato a trattenere pagamenti a causa di pretese di garanzia o di altre contropretese non riconosciute dal venditore.
9.3 Qualora le informazioni sulla solvibilità dell’acquirente siano insoddisfacenti oppure l’acquirente sia in ritardo nell’adempimento di altri obblighi nei confronti del venditore, quest’ultimo è autorizzato, a propria scelta, a subordinare la prosecuzione di una fornitura continuativa di lungo periodo a un pagamento anticipato o alla prestazione di una garanzia, oppure a recedere dal contratto mantenendo ferme le proprie pretese.
9.4 Qualora non sussista in capo all’acquirente una causa di esonero ai sensi dell’articolo 14 e l’acquirente sia in ritardo nei pagamenti dovuti al venditore, quest’ultimo è autorizzato ad addebitare interessi di mora pari a 5 punti percentuali oltre il tasso di base della Banca centrale europea di volta in volta applicabile. Le spese di sollecito e recupero del credito sostenute devono essere rimborsate dall’acquirente.
10. RISERVA DI PROPRIETÀ
10.1 L’oggetto della fornitura rimane di proprietà del venditore fino al pagamento integrale, compreso quello relativo ai servizi prestati. La riserva di proprietà non pregiudica gli accordi sul trasferimento del rischio.
10.2 In caso di rivendita della merce da parte dell’acquirente, quest’ultimo si impegna sin d’ora a cedere al venditore tutti i crediti che ne derivano, salvaguardando la riserva di proprietà, e a informarne inequivocabilmente la propria controparte contrattuale.
11. GARANZIA PER VIZI
11.1 Il venditore è tenuto a eliminare qualsiasi difetto che comprometta l’utilizzabilità e che derivi da un errore di progettazione, da un difetto del materiale o da un difetto di esecuzione. Il venditore risponde inoltre della mancanza delle caratteristiche espressamente pattuite.
11.2 Tale obbligo sussiste esclusivamente per i difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna. La normale usura non dà diritto a pretese di garanzia per vizi.
La responsabilità del venditore per i vizi presuppone un’installazione corretta, conforme alle istruzioni del venditore e alle norme tecniche pertinenti, nonché la messa in servizio da parte di un’impresa specializzata autorizzata.
Non assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle nostre istruzioni di installazione e montaggio o delle disposizioni DIN applicabili, da trattamento, utilizzo o manutenzione impropri oppure dall’impiego di componenti o combustibili non idonei.
Non si assume alcuna responsabilità per i componenti della fornitura che, a causa delle caratteristiche dei materiali o del loro impiego, si consumano prematuramente, quali sensori e sonde di misurazione, guarnizioni, lampadine, componenti interni della camera di combustione, rivestimenti in materiale refrattario e griglie.
11.3 L’acquirente deve denunciare i difetti per iscritto senza indugio e comunque entro tre giorni lavorativi dalla loro scoperta, pena la decadenza da qualsiasi diritto.
11.4 Al venditore deve essere concessa la possibilità di esaminare il difetto segnalato e di riconoscerlo come tale. Il venditore decide se eliminare il difetto direttamente oppure tramite un terzo autorizzato. Decide inoltre se:
a) riparare la merce difettosa sul posto;
b) richiedere la restituzione della merce difettosa o dei componenti difettosi per la riparazione;
c) sostituire i componenti difettosi;
d) sostituire la merce difettosa.
11.5 A seguito della riparazione o della fornitura sostitutiva, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere esclusivamente per i componenti riparati o sostituiti.
11.6 Il venditore sostiene i costi dell’eliminazione di un difetto effettuata direttamente dall’acquirente soltanto qualora abbia preventivamente fornito il proprio consenso scritto.
11.7 L’obbligo di garanzia riguarda esclusivamente i difetti che si manifestano nel rispetto delle condizioni di esercizio previste e durante il normale utilizzo. In particolare, non si applica ai difetti derivanti da installazione inadeguata da parte dell’acquirente o di un suo incaricato, manutenzione inadeguata, riparazioni o modifiche eseguite in modo inadeguato o senza il consenso scritto del venditore da persone diverse dal venditore o da un suo incaricato, oppure dalla normale usura.
11.8 L’acquirente rinuncia al proprio diritto alla restituzione della merce fornita o alla risoluzione del contratto per vizi, purché il venditore o un’impresa da lui autorizzata si adoperi attivamente per eliminare il difetto in modo duraturo, anche qualora questo si sia già manifestato ripetutamente. Il diritto alla restituzione o alla risoluzione sorge soltanto quando il venditore comunica per iscritto di non essere in grado di eliminare il difetto.
11.9 Un periodo di garanzia superiore a due anni, previsto volontariamente o obbligatoriamente dalle disposizioni locali, richiede in ogni caso una manutenzione annuale da parte di un tecnico dell’assistenza del venditore o di un’impresa specificamente autorizzata, nonché il rigoroso rispetto e la documentazione scritta degli interventi di pulizia e manutenzione prescritti nelle istruzioni per l’uso.
12. RESPONSABILITÀ
12.1 Il venditore non risarcisce all’acquirente i danni per lesioni personali, i danni a beni che non costituiscono oggetto del contratto o altri danni, salvo che gli sia imputabile una colpa grave.
12.2 Il bene acquistato offre esclusivamente il livello di sicurezza che può essere ragionevolmente atteso sulla base delle disposizioni di omologazione, delle istruzioni di esercizio, montaggio e utilizzo, delle prescrizioni del venditore relative al trattamento del bene acquistato, in particolare con riferimento agli eventuali controlli prescritti, e delle altre indicazioni fornite.
12.3 Tutte le pretese risarcitorie devono essere fatte valere in giudizio entro sei mesi dalla scadenza del periodo di garanzia stabilito contrattualmente; in caso contrario, tali pretese si estinguono.
13. DANNI CONSEQUENZIALI
13.1 È esclusa la responsabilità del venditore nei confronti dell’acquirente per qualsiasi tipo di danno economico.
14. CAUSE DI ESONERO
14.1 Le parti sono esonerate, in tutto o in parte, dall’adempimento tempestivo del contratto qualora siano impedite da eventi di forza maggiore.
14.2 L’acquirente impedito da un evento di forza maggiore può tuttavia invocare tale circostanza soltanto qualora trasmetta al venditore senza indugio, e comunque entro cinque giorni di calendario, mediante raccomandata, una dichiarazione sull’inizio e sulla fine prevedibile dell’impedimento, sulla sua causa, sugli effetti previsti e sulla durata del ritardo, convalidata dall’autorità governativa competente o dalla Camera di commercio del paese di fornitura.
15. PROTEZIONE DEI DATI
15.1 Il venditore è autorizzato a memorizzare e trattare i dati dell’acquirente nell’ambito dei rapporti commerciali, conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati.
16. FORO COMPETENTE, DIRITTO APPLICABILE E LUOGO DI ADEMPIMENTO
16.1 Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il tribunale austriaco territorialmente competente per la sede del venditore.
16.2 Le parti possono inoltre concordare la competenza di un tribunale arbitrale.
16.3 Il contratto è soggetto al diritto austriaco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
16.4 Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede del venditore, anche qualora, secondo gli accordi, la consegna avvenga in un luogo diverso.
